Il Giudice può sempre avvalersi del parere di tecnici, in ogni ambito e materia, per svolgere al meglio il suo lavoro. Spesso quando è chiamato a decidere su casi come separazioni coniugali con figli minori, o a valutare un danno biologico in seguito a un incidente, o ancora se deve accertare un caso di mobbing i professionisti chiamati a fornire il proprio parere sono gli psicologi.
Il codice di procedura civile prevede che il Giudice possa, una volta nominato il suo Consulente Tecnico d’Ufficio - C.T.U. (articolo 221 c.p.p. che riguarda la nomina di un perito nell’ambito del processo penale) assegnare alle parti il termine per la nomina del proprio Consulente Tecnico di Parte – C.T.P. (art. 225 c.p.p.).
Il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato solo se il Giudice ha nominato il proprio Consulente tecnico d’Ufficio, ma le parti possono sempre e comunque avvalersi di un proprio consulente di parte per produrre perizie e documentazione stragiudiziale (art. 233 c.p.p.).
In ambito penale l’operato del C.T.P. è una perizia, mentre in ambito civile si produce una consulenza.
Una volta che il Giudice ha assegnato alle parti il compito di nominare il proprio C.T.P. il legale dovrà fornire al Cancelliere il nome e il recapito del professionista scelto.
Affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio
Il nostro orientamento giuridico prevede che l’interesse del minore sia la prima cosa da tutelare.
Nei casi di separazione e divorzio, quando è presente una relazione altamente conflittuale, il Giudice può avvalersi delle competenze di un C.T.U. e dopo tale nomina è diritto delle parti nominare il proprio C.T.P.
Le attività del C.T.P. e del C.T.U. sono finalizzate alla rilevazione delle risorse famigliari, dell’assetto psicologico del funzionamento sociale dei componenti.
Le consulenze tecniche del CT.U. – ma anche del C.T.P. - sono molto importanti per fornire elementi utili al Giudice per la sua decisione finale.
Un ulteriore beneficio, per così dire “collaterale” alle attività di consulenza, è che si crea uno spazio in cui i famigliari possono prendere atto di ciò che sta accadendo da un altro punto di vista, possano osservare i la vita psichica dei figli e prendere coscienza delle dinamiche che solitamente non vengono colte subito, come il disagio, la sofferenza, l’incertezza del futuro. Questo stimola a utilizzare le proprie risorse per affrontare la separazione in un modo più equilibrato.
Danno psichico = “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art.2043 del Codice Civile).
IL C.T.P. è chiamato a valutare se vi sia e quale sia il livello di compromissione dell’integrità psichica di una persona a seguito di un evento traumatico subito, la rilevazione del nesso causale tra evento traumatico e compromissione all’integrità psichica della persona.
I più comuni danni biologici di natura psichica sono quelli derivati da:
mobbing, bossing, bullismo, aggressioni, violenza sessuale (adulti e minori), violenza domestica (subita o assistita), stress lavoro-correlato, sindrome del burnout, difficoltà nell’elaborazione del lutto, incidenti stradali, menomazione fisica, stalking.
Il consulente tecnico in ambito penale è nominato per la valutazione della capacità di intendere e volere di un soggetto, la sua imputabilità, capacità di rendere testimonianza, attendibilità di tale testimonianza e pericolosità sociale.